Comitato economico e sociale europeo
SOC/115 |
Partecipazione
finanziaria dei lavoratori
dipendenti |
Bruxelles, 26 febbraio
2003
P A R E R
E del Comitato economico e sociale europeo |
in
merito alla |
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo,
al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni. Quadro per
la
promozione
della partecipazione finanziaria dei lavoratori
dipendenti |
(COM(2002) 364 def.)
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La
Commissione, in data 5 luglio 2002, ha deciso conformemente al disposto
dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di
consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito
alla
comunicazione della commissione al
consiglio, al parlamento europeo, al
comitato economico e sociale e al comitato
delle regioni - Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria
dei lavoratori dipendenti
(doc. COM(2002) 364
def.).
La sezione specializzata Occupazione, affari
sociali e cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore SEPI
in data 5 febbraio 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha
adottato il 26 febbraio 2003, nel corso della 397a sessione plenaria, con
98 voti favorevoli, 5 voti contrari e 6 astensioni, il seguente
parere:
* *
*
- Introduzione
- Il tema della
partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti agli utili ed ai
risultati delle imprese è stato oggetto di numerose iniziative a
livello comunitario, volte a sostenere e stimolare l’azione dei
governi nazionali e delle parti sociali verso la creazione di un
quadro favorevole alla diffusione di tale strumento. Tra queste
ricordiamo in particolare i lavori della Fondazione per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che hanno portato
un contributo di conoscenze e di approfondimento molto importante su
questi temi. Attualmente anche il Parlamento europeo sta per approvare
una relazione su questi temi, sui quali c’è stato un costruttivo
confronto con il CESE.
- Con la
comunicazione oggetto del presente parere la Commissione intende
riprendere e rafforzare l’iniziativa comunitaria sul tema della
partecipazione dei dipendenti agli utili delle imprese, alla luce
della strategia definita al Vertice di Lisbona del marzo 2001, che ha
fissato l’obiettivo di aumentare la competitività e la dinamicità
dell’economia europea puntando sullo sviluppo della conoscenza e della
coesione sociale.
- È con
grande favore che il CESE accoglie questa comunicazione della
Commissione, nella convinzione che la partecipazione finanziaria possa
svolgere un ruolo importante nella strategia europea e che sia
opportuno approfondire l’analisi delle condizioni della sua
applicabilità nelle varie forme, considerando adeguatamente oltre alle
opportunità anche i rischi e le difficoltà che ad essa si
associano.
- I contenuti
della comunicazione
- La comunicazione
della Commissione si propone di definire un quadro per l’azione
comunitaria finalizzata a favorire la diffusione della partecipazione
finanziaria secondo il principio della massima estensione possibile
delle categorie di lavoratori interessati, sia all’interno di ogni
azienda, sia all’interno dell’intero sistema produttivo, attraverso il
coinvolgimento attivo delle parti sociali.
- La
definizione di tale quadro generale si articola su tre punti.
- L’identificazione di principi generali relativi
alla partecipazione finanziaria, con il fine di fornire un
orientamento comune per le politiche degli Stati membri e per le
iniziative delle parti sociali.
- L’identificazione dei principali ostacoli
transnazionali che attualmente rendono difficile l’adozione di
iniziative di partecipazione finanziaria su scala europea o comunque
multinazionale, e la predisposizione di misure adeguate per
affrontarli.
- L’individuazione di strumenti per favorire una
maggiore diffusione della partecipazione finanziaria, promovendo lo
scambio di informazioni e di esperienze e la realizzazione di
attività di ricerca e studio su questa tematica.
- Per quanto
riguarda i principi generali della partecipazione finanziaria, la
Commissione, sulla base delle esperienze accumulate nei principali
paesi e delle analisi e riflessioni condotte, ha individuato un nucleo
di elementi fondamentali, che vengono di seguito indicati, sui quali è
emerso un generale consenso.
- Volontarietà
dell’adozione di regimi di partecipazione finanziaria, sia per le
imprese che per i singoli lavoratori.
- Accessibilità ai regimi di partecipazione
finanziaria per tutti i lavoratori dipendenti, evitando
discriminazioni, pur nel rispetto di parziali differenziazioni delle
condizioni in funzione della diversità degli interessi e delle
esigenze delle varie categorie di soggetti.
- Chiarezza e trasparenza dei regimi di
partecipazione, sia nella fase della loro definizione, che dovrebbe
prevedere una adeguata consultazione dei lavoratori, che in quella
della loro gestione, adottando formule predefinite di partecipazione
finanziaria ai risultati d’impresa.
- Regolarità nei regimi di partecipazione, che non
dovrebbero rappresentare fenomeni episodici ma una caratteristica
quanto più possibile costante dei rapporti tra impresa e
lavoratori.
- Limitazione dei rischi per i lavoratori, in
considerazione della concentrazione di rischio che grava su di essi
rispetto agli altri investitori.
- Complementarità e non sostituzione tra
retribuzione e redditi provenienti dai regimi di partecipazione
finanziaria.
- Compatibilità dei regimi di partecipazione
finanziaria con la mobilità dei lavoratori, evitando che essi creino
ostacoli o disincentivi alla loro mobilità e flessibilità.
- Per quanto
riguarda il problema degli ostacoli di natura sopranazionale alla
diffusione della partecipazione finanziaria su scala europea, la
Commissione ritiene non praticabile l’armonizzazione delle norme in
materia di partecipazione finanziaria tesa a limitare gli effetti
negativi delle diversità dei sistemi fiscali, previdenziali e
giuridici. La strada percorribile è quella di agevolare le imprese
nell'adottare regimi di partecipazione su scala europea, stimolando
gli Stati membri a realizzare forme di coordinamento e di accordo su
principi generali e a diffondere il riconoscimento reciproco dei
diversi regimi di partecipazione. Inoltre la Commissione ritiene utile
verificare la possibilità di mettere a punto uno o più regimi europei
di partecipazione finanziaria adattabili ai diversi contesti
nazionali.
- In tale quadro,
la Commissione individua prioritariamente un più intenso scambio di
esperienze; una strada utile per superare gli ostacoli di natura
culturale.
- Riguardo
agli altri tipi di ostacoli, la Commissione ritiene invece
necessario predisporre misure specifiche. A tale riguardo, essa
sottolinea preliminarmente la necessità di superare il problema
della doppia imposizione fiscale, o attraverso una interpretazione
di accordi già vigenti in ambito OCSE o, qualora essi si rivelassero
insufficienti, mediante una loro integrazione e adattamento alle
specifiche esigenze dei paesi dell’Unione.
- Più in
generale, la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro incaricato
di formulare specifiche proposte di soluzione per ogni tipologia di
ostacoli transnazionali ai regimi di partecipazione finanziaria.
- Per quanto
riguarda l’obiettivo di estendere il campo di applicazione della
partecipazione finanziaria, la Commissione si propone di contribuire a
creare condizioni ambientali favorevoli attraverso una serie di
iniziative volte agli obiettivi che seguono.
- Favorire lo
scambio di informazioni, attraverso analisi comparative delle
politiche e delle prassi nazionali.
- Potenziare il dialogo sociale sulla
partecipazione finanziaria, stimolando e favorendo le iniziative
delle parti sociali.
- Studiare
la possibilità di sperimentare forme di partecipazione finanziaria
anche nelle piccole e medie imprese nonché nel settore pubblico e
del no-profit.
- Migliorare l’informazione mediante la promozione
di ricerche e studi volti in particolare alla raccolta sistematica
di dati sull’utilizzo e la diffusione dei regimi di partecipazione
finanziaria, nonché all’approfondimento delle analisi
microeconomiche della partecipazione nel quadro delle politiche
strategiche delle imprese e delle relazioni industriali.
- Favorire
la costituzione di reti di dimensione europea che consentano di
rendere permanente l’attività di scambio di informazioni e di
approfondimento e studio.
- La
Commissione prevede di sostenere tali iniziative anche sul piano
finanziario mediante l’attivazione di canali di finanziamento
comunitari.
- Osservazioni di
carattere generale
- La partecipazione
finanziaria dei dipendenti è coerente con la recente evoluzione
dell’economia europea, al cui interno essa può svolgere una funzione
positiva di creazione di valore attraverso miglioramenti in termini di
efficienza, di flessibilità, di coinvolgimento dei lavoratori negli
obiettivi d’impresa e di una gestione sensibile al dialogo sociale per
lo sviluppo ed il rafforzamento della coesione.
- Diversi fattori,
legati ai mutamenti nei processi di allocazione del capitale e
nell’organizzazione dei fattori produttivi, hanno infatti
determinato una crescente importanza del capitale umano, favorendo
forme di coinvolgimento progressivamente sempre più intense dei
lavoratori nella realizzazione della funzione di impresa. A tale
maggiore coinvolgimento si accompagna un parallelo aumento della
partecipazione dei dipendenti ai risultati economici dell’impresa.
- Nella
maggior parte dei principali paesi dell’Unione europea tale
partecipazione tende ad avvenire su scala individuale attraverso
l’estensione delle parti variabili della retribuzione di tipo
incentivante e la previsione di piani di stock-options o di
azionariato per singoli lavoratori o per limitate categorie di essi
(soprattutto appartenenti alle fasce di qualifiche più elevate).
- Poco
sviluppate e disomogenee tra gli Stati membri, a parte l'esperienza
delle società anonime di lavoratori (SAL), appaiono invece le forme di
partecipazione finanziaria rivolte alla generalità dei dipendenti o a
categorie molto ampie di essi.
- Proprio le forme
generalizzate di partecipazione finanziaria possono invece portare i
maggiori benefici al sistema delle imprese europee, contribuendo a
rendere le relazioni industriali meno conflittuali, in linea con
l'obiettivo, posto al Vertice di Lisbona del marzo 2002, di far
diventare l’economia europea, “l’economia basata sulla conoscenza
più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una
crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro
e una maggiore coesione sociale”1.
- La
partecipazione finanziaria può rappresentare infatti una forma
efficace per valorizzare gli investimenti in conoscenza e competenze
professionali sia da parte delle imprese che da parte dei
dipendenti, accrescendo il valore del capitale umano. È stato
evidenziato2 come esista una relazione positiva
tra l’adozione di forme di partecipazione finanziaria e gli
investimenti in formazione professionale. Gli investimenti in
capitale umano, che richiedono il concorso sia dell’impresa che dei
lavoratori, sono infatti favoriti dalle relazioni di più lungo
periodo e dalla maggiore condivisione degli obiettivi d’impresa che
i regimi di partecipazione finanziaria comportano.
- Inoltre
la partecipazione finanziaria favorisce una maggiore trasparenza
delle imprese. La realizzazione di piani di partecipazione
finanziaria infatti, da un lato, richiede che le imprese diventino
più “aperte” sotto il profilo informativo per poter identificare e
monitorare gli indicatori di redditività cui tale partecipazione è
legata, dall'altro spinge le imprese stesse ad intensificare e a
migliorare la qualità della comunicazione con i dipendenti riguardo
alla strategia e ai risultati, al fine di rendere efficace quel
coinvolgimento dei dipendenti nella vita dell’impresa che è
l'obiettivo principale della partecipazione finanziaria
stessa.
- Da ciò
deriva, per le imprese interessate ad esperienze di partecipazione
finanziaria, anche un aumento della loro “propensione” alla
trasparenza che, in particolare per quelle non ancora quotate in
borsa, può riflettersi positivamente nei rapporti con il mercato dei
prodotti nonché, e soprattutto, con quello dei capitali.
- Considerata la rilevanza che la partecipazione
finanziaria può assumere nei due campi suddetti (valorizzazione del
capitale umano e maggiore trasparenza e capacità di comunicazione
delle imprese), è opportuno favorirne l'estensione all’intero
sistema economico dei paesi europei, sviluppando forme specifiche
anche per le piccole e medie imprese, per il settore pubblico e per
il settore non-profit, che rappresentano componenti importanti di
tale sistema.
- I principi
generali
- L’identificazione
di principi comuni per i regimi di partecipazione finanziaria
costituisce il punto di partenza per definire la strategia dell’Unione
europea in tale campo. I principi generali rappresentano gli elementi
fondamentali per qualificare la partecipazione finanziaria nei paesi
dell’Unione europea e per assicurare che essa assuma caratteristiche
coerenti con gli obiettivi di miglioramento della competitività delle
imprese europee e della qualità del lavoro e di aumento della coesione
sociale che sono alla base della politica dell’Unione sancita dal
Vertice di Lisbona.
- Tali principi
non devono portare alla definizione di un modello unico e rigido di
partecipazione, ma al contrario, fornire la base per la ricerca di
un percorso comune per le iniziative degli Stati membri e delle
parti sociali, attraverso forme flessibili e in grado di adattarsi
alle specificità nazionali e dei contesti economici nei quali si
realizzano.
- I principi
generali individuati dalla Commissione forniscono un utile contributo
a tale scopo. Il CESE sottolinea in particolare l’importanza che i
regimi di partecipazione finanziaria garantiscano il principio di
volontarietà, sia per le imprese che per i singoli lavoratori, il
principio di non-discriminazione dei lavoratori, il principio della
chiarezza e trasparenza dei regimi di partecipazione, con la massima
consultazione possibile dei lavoratori, e infine il principio della
non episodicità. Tali regimi non devono andare a sostituirsi alla
retribuzione ordinaria. Ciò permetterebbe di evitare rischi eccessivi
dei sistemi di partecipazione finanziaria.
- Un altro
principio importante che merita qualche approfondimento supplementare
è quello secondo cui la partecipazione finanziaria non dovrebbe
ostacolare la mobilità dei lavoratori. Esiste infatti un trade-off tra
tale principio e l’obiettivo di favorire la “fidelizzazione” dei
lavoratori all’impresa che i regimi di partecipazione finanziaria
strutturalmente si pongono. Tale trade-off assume una particolare
rilevanza alla luce della crescente diffusione in tutti i paesi
dell’Unione europea di forme flessibili di impiego del lavoro.
- È opinione del
CESE che i regimi di partecipazione finanziaria debbano
adeguatamente considerare anche le specifiche problematiche dei
lavoratori che si trovano in condizioni di maggiore mobilità sotto
il profilo dei loro rapporti di lavoro.
- Sempre con
riguardo ai principi generali, si ritiene essenziale, ai fini della
diffusione dei regimi di partecipazione finanziaria, l’importanza
della contrattazione collettiva: lo sviluppo della partecipazione
finanziaria può assumere infatti un ruolo importante all’interno delle
imprese europee.
- Un’altra
osservazione riguarda il fatto che i principi individuati dalla
Commissione non distinguono tra le diverse forme di partecipazione
finanziaria. In realtà alle due principali forme di quest'ultima,
rappresentate dalla partecipazione ai risultati e dalla partecipazione
azionaria, possono corrispondere caratteristiche profondamente diverse
non solo nell’applicazione concreta dei regimi di partecipazione ma
anche negli obiettivi che essi si pongono e nelle loro condizioni di
applicabilità.
- La
partecipazione azionaria rappresenta la forma più completa di
partecipazione perché attraverso il coinvolgimento nel capitale crea
un legame più forte e di più lungo periodo tra impresa e dipendenti,
inserendo questi ultimi in modo strutturale nella vita societaria. A
questo maggior coinvolgimento corrisponde però una maggiore
assunzione di rischio da parte dei dipendenti, legata alle possibili
oscillazioni del valore futuro delle azioni.
- La forma
della partecipazione ai risultati, d’altra parte, è maggiormente
utilizzabile nelle situazioni diverse da quella delle grandi imprese
poiché consente di utilizzare una strumentazione flessibile e
adattabile ai diversi contesti istituzionali nei quali la
partecipazione finanziaria può realizzarsi.
- Alla luce
di questa differenziazione, il Comitato economico e sociale europeo
evidenzia l’opportunità che, con specifico riferimento alle forme di
partecipazione al capitale delle imprese, si consideri anche il
contributo che i regimi di partecipazione finanziaria possono portare
alla "corporate governance" delle imprese.
- I dipendenti
azionisti possono infatti contribuire a migliorare la "corporate
governance" delle società in quanto rappresentano una tipologia di
investitori interessata alla performance di lungo periodo della
società, a fronte del prevalente "short-termism" che caratterizza
gli investitori di mercato.
- I
dipendenti azionisti, partecipando attivamente alla vita delle loro
società attraverso gli strumenti offerti dal diritto societario (in
primo luogo l’assemblea degli azionisti, ma anche le altre forme di
attivismo esercitabili da questi ultimi) possono portare un
importante contributo alla realizzazione della funzione di
monitoraggio sulla conduzione della società, funzione la cui
centralità sta assumendo sempre maggiore rilevanza in vista
dell’obiettivo di assicurare la maggiore coerenza possibile tra la
conduzione della società e gli interessi di tutti gli azionisti.
- Sembra
pertanto opportuno suggerire di inserire tra i vari principi anche
quello della valorizzazione del contributo degli
azionisti-lavoratori alla "corporate governance" delle società che
istituiscono regimi di partecipazione finanziaria, favorendo la
partecipazione attiva dei dipendenti alla vita della società, nelle
forme e nei modi compatibili con il modello societario e con gli
strumenti di partecipazione adottati. In tale ambito appare
opportuno favorire anche le forme di partecipazione collettiva
attraverso forme associative liberamente adottate, sia sotto forma
di cooperativa, di fondazione o di associazione.
- Più in
generale, il maggior coinvolgimento dei lavoratori nel capitale
delle imprese, che è l'obiettivo che ci si propone attraverso lo
sviluppo di regimi di partecipazione finanziaria, richiede di
garantire una sempre maggiore qualità dei sistemi di "corporate
governance" delle imprese europee, aumentando il grado di tutela di
tutti gli azionisti di minoranza e rafforzando gli strumenti di
democrazia societaria. La partecipazione dei lavoratori favorisce
un'efficace creazione di risorse a loro vantaggio. A tale riguardo
si ritiene che debba essere rafforzata l’iniziativa dell’Unione
europea nel campo della "corporate governance" con lo specifico
obiettivo di individuare gli strumenti per un migliore equilibrio
nei sistemi di incentivo e di controllo che regolano i rapporti tra
proprietà e controllo nelle imprese europee.
- Ostacoli
transnazionali
- La diversità dei
regimi fiscali, dei contributi previdenziali, del quadro giuridico
generale e dell’ambiente culturale, soprattutto all’interno del
sistema di relazioni industriali, possono rappresentare un importante
ostacolo per le imprese che vogliano elaborare e applicare regimi di
partecipazione finanziaria che coinvolgano lavoratori di diversi paesi
dell’Unione europea.
- La comunicazione
della Commissione identifica con puntualità tali aspetti e delinea
alcune possibili linee di azione per il superamento dei principali
ostacoli.
- Il CESE
condivide la non praticabilità di una iniziativa della Commissione
volta all’armonizzazione delle norme in materia di regimi di
partecipazione finanziaria, che potrebbe ostacolare la necessaria
flessibilità e articolazione delle politiche nazionali e per la quale
possono mancare sufficienti basi legali.
- Il
Comitato economico e sociale europeo sottolinea l’importanza di
privilegiare soprattutto la ricerca di un coordinamento più stretto
delle pratiche attuali attraverso l’elaborazione di orientamenti e
accordi tra le parti interessate su principi generali e la definizione
di misure volte ad agevolare il riconoscimento reciproco.
- Si sottolinea
peraltro come la strada più efficace per superare gli ostacoli
transnazionali sia quella di individuare per i regimi di
partecipazione finanziaria dei principi generali, adattabili ai
diversi contesti nazionali e che ne facilitino la trasferibilità su
scala europea.
- Un
aspetto importante, in tale ambito, è quello di definire un
trattamento comune per l’offerta di azioni o opzioni ai dipendenti
che preveda una loro esenzione dagli obblighi di pubblicazioni di
prospetto superando così le attuali diversità.
- Si
richiama a tale proposito il parere espresso dal Comitato economico
e sociale europeo sulla “Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per
l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di valori
mobiliari”3, nel quale si indicava che tale
proposta limitava in maniera inopportuna il campo di applicazione
delle esenzioni, non prevedendo tra i casi di esenzione le offerte
di diritti di sottoscrizione e di opzioni di partecipazione ai
dipendenti.
- Nell'identificare i principi generali relativi ai
sistemi di partecipazione finanziaria è necessario evitare ogni
ingerenza indiretta nelle competenze degli Stati membri.
- Verso una
maggiore diffusione della partecipazione finanziaria
- La possibilità di
una diffusione delle esperienze di partecipazione finanziaria dipende
in misura considerevole dall’esistenza di un ambiente favorevole, sia
sul piano giuridico e fiscale sia su quello della cultura e delle
pratiche di relazioni industriali.
- Il
Comitato economico e sociale europeo ritiene che il quadro delle
iniziative previste dalla Commissione sia per il momento adeguato
rispetto all’obiettivo di favorire la diffusione della partecipazione
finanziaria. Tra i temi da approfondire suggerisce l'opportunità di
considerare quello della partecipazione finanziaria nelle imprese non
quotate su mercati regolamentati. Per tali imprese, infatti, si
pongono specifici problemi in merito alla qualità, all’estensione e
alla tempestività dell’informazione finanziaria. Inoltre nei casi di
partecipazione azionaria in società non quotate, occorre approfondire
l’analisi delle condizioni e degli strumenti per la determinazione del
valore delle azioni e per la loro trasferibilità, in mancanza di un
mercato dove si formi costantemente il prezzo delle azioni e che offra
un canale per la loro vendita.
- Il tema della
partecipazione finanziaria nelle imprese non quotate assume
particolare rilevanza se si vuole che questa diventi una
caratteristica strutturale dei sistemi economici europei,
considerato che nella maggior parte dei paesi europei le società
quotate su un mercato regolamentato rappresentano una parte molto
limitata delle attività economiche ivi realizzate. Più in
particolare, è necessario considerare le specificità di tre diversi
settori: le piccole e medie imprese, le imprese non profit, ed il
settore pubblico.
- Considerate le notevoli difficoltà delle piccole
e medie imprese, che rappresentano una componente importante del
settore produttivo europeo, ad introdurre forme di partecipazione
finanziaria, risulta necessario approfondire gli studi su tale
settore. La Fondazione di Dublino sta preparando una ricerca in tal
senso: sarà necessario diffonderne i risultati, all’interno di uno
sforzo più generale di diffusione delle conoscenze, sia per quanto
riguarda gli ostacoli che le forme di partecipazione più adatte alle
piccole e medie imprese; l'esperienza delle PMI cooperative o delle
piccole SAL può servire da quadro di riferimento.
- Con
riguardo alle piccole e medie imprese, il primo problema è quello di
assicurare una adeguata trasparenza dei risultati e delle
prospettive reddituali e finanziarie. In tale quadro la
predisposizione di specifiche misure di partecipazione finanziaria
deve accompagnarsi e può contribuire all’apertura di tali imprese
sotto il profilo dell'informazione.
- Inoltre,
per tali imprese la partecipazione finanziaria può contribuire al
reperimento di finanziamenti esterni per accelerare la crescita
dimensionale, soprattutto per quelle caratterizzate da livelli
elevati di professionalità dei dipendenti e operanti in settori
fortemente innovativi. La definizione di piani di partecipazione
finanziaria in tali tipi di imprese, soprattutto nelle forme di
partecipazione al capitale da parte dei dipendenti, può infatti
avere un importante valore “di segnale” delle potenzialità di
crescita dell’impresa nei confronti delle istituzioni finanziarie.
Tale segnale può contribuire a superare la strutturale diffidenza
dei finanziatori esterni nei confronti delle imprese giovani e/o di
piccole dimensioni. Infatti, da un lato i dipendenti, in quanto
soggetti insider alla società, possono disporre di migliori
informazioni sulle sue potenzialità di crescita, dall’altro tali
potenzialità sono rafforzate dal contributo derivante dal
coinvolgimento dei dipendenti nei risultati dell’impresa.
- Per le
imprese di piccole e medie dimensioni andrebbe inoltre valutata la
possibilità di studiare forme di partecipazione finanziaria a
livello di pool di imprese, soprattutto quando queste operano
all’interno di distretti industriali.
- Infine, la
partecipazione finanziaria può, sotto la forma di azionariato dei
dipendenti, svolgere un ruolo nell’assicurare la sopravvivenza
delle imprese che si trovino in situazioni di difficoltà
aziendale. In questo contesto meritano di essere attentamente
valutate e promosse le buone pratiche esistenti nei paesi
dell'Unione europea di fondi settoriali e interaziendali.
- Quanto
al caso delle imprese non-profit e del settore pubblico, si
sottolinea preliminarmente come la loro natura giuridica non
consenta generalmente la partecipazione finanziaria nella forma di
partecipazione al capitale. È quindi prevalentemente sulle forme di
partecipazione ai risultati che occorre concentrare l’attenzione.
Anche in questo caso è necessario considerare la specificità di tali
imprese, i cui risultati possono essere rappresentati soprattutto
con riguardo alla quantità e alla qualità dei servizi offerti.
Esistono a questo proposito alcune esperienze interessanti, come ad
esempio quella realizzata in Irlanda nel settore pubblico, che
occorrerebbe approfondire. Nell’esperienza irlandese è stato
costituito un fondo con le somme destinate alla contrattazione
decentrata, le cui quote sono distribuite ai dipendenti del settore
pubblico in funzione del raggiungimento di determinati target,
definiti per aree omogenee di attività, nell'offerta di
servizi.
- Nei
contesti lavorativi nei quali l'indipendenza dei funzionari pubblici
assume un'importanza tutta particolare (forze dell'ordine,
amministrazione tributaria, giustizia, ecc.) bisognerebbe tuttavia
procedere con cautela per quanto riguarda l'introduzione di elementi
salariali direttamente proporzionali alle prestazioni, e quindi con
estrema prudenza anche per quanto riguarda l'introduzione di
qualsiasi forma di partecipazione agli utili. L'indipendenza di tali
settori va comunque garantita mediante una retribuzione adeguata (e
fissa).
- Conclusioni
- La comunicazione
della Commissione rappresenta un contributo importante per rilanciare
l’iniziativa comunitaria sul tema della partecipazione finanziaria e
per stimolare gli Stati membri e le forze sociali ad intraprendere
iniziative concrete che ne favoriscano la diffusione. In tale ambito
appare essenziale definire i principi generali che forniscano le linee
di indirizzo della strategia comunitaria, pur nel rispetto della
necessaria flessibilità delle forme applicative.
- Il CESE
sottolinea la coerenza della partecipazione finanziaria con gli
obiettivi di coesione sociale e di sviluppo economico che l’Unione
europea si è posta e ritiene pertanto utile che gli sforzi verso la
promozione di questo strumento vengano intensificati sia sotto il
profilo dell’approfondimento delle conoscenze che nell’identificazione
degli ostacoli esistenti. Tali sforzi dovrebbero peraltro non essere
limitati alle grandi imprese multinazionali ma applicarsi anche alle
specifiche esigenze degli altri settori, quali le piccole e medie
imprese, il settore non-profit e il settore pubblico, che
rappresentano una componente importante dell’economia europea.
- Il CESE
ritiene con questo parere di aver portato un contributo di chiarimento
all’identificazione delle caratteristiche strutturali della
partecipazione finanziaria nelle sue diverse forme di applicazione
nonché dei diversi contesti nei quali esse possono essere realizzate.
- Si
sottolinea l’importanza che la partecipazione finanzaria sia
considerata all’interno dell’attuale sistema di corporate
governance delle imprese europee, e del potenziale contributo che
essa potrebbe portare nel favorire la crescita e una maggiore
trasparenza delle imprese europee. A tale riguardo, le parti sociali
possono svolgere un ruolo importante nel definire forme di
partecipazione finanziaria che favoriscano una maggiore condivisione
degli obiettivi d’impresa e che rafforzino gli investimenti in
capitale umano che rappresentano elementi importanti per lo sviluppo
dell’economia europea.
Bruxelles, 26 febbraio
2003.
Il
Presidente
del Comitato
economico e sociale
europeo
Roger
BRIESCH |
Il Segretario
generale
del Comitato
economico e sociale
europeo
Patrick
VENTURINI |
1 Cfr.
punto I.5 delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di
Lisbona (23-24.3.2000).
2 Cfr.
in particolare il rapporto della Fondazione di Dublino “Employee share
ownership and profit sharing in the European Union”, 2001.
3 Cfr.
parere del CESE nella GU C 80 del 3.4.2002 (relatore:
LEVITT).
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SOC/115 - CESE
284/2003 IT-en/rm
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IT
…/…
CESE 284/2003
IT-en/rm …/…
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